Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si inquadra nell'ambito della delega parlamentare di cui alla legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria per il 1997) che ha autorizzato il Governo ad adottare uno o più decreti per il riordino dei ruoli degli ufficiali delle Forze armate, realizzando, «in ambito interforze, avanzamenti normalizzati e paritetici tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari».
      Nell'ambito e conformemente a tale legge delega, è stato emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216; tali decreti hanno introdotto sostanziali novità in materia, tra le quali meritano particolare menzione le seguenti:

          1) costituzione dei ruoli normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;

          2) accorpamento dei Corpi di amministrazione e del Corpo di commissariato, nonché del Corpo sanitario e di quello veterinario;

          3) elevazione al rango di Arma dell'Esercito (Arma dei trasporti e dei materiali) del Corpo automobilistico, con ruolo analogo a quello dei predetti Corpi logistici, nonché identica progressione di carriera

 

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e di permanenza nel grado per gli ufficiali dei nuovi ruoli; agli effetti pratici, con tale provvedimento legislativo il ruolo dell'Arma dei trasporti e dei materiali ha acquisito semplicemente la denominazione di «Arma», rimanendo per il resto equiparata ai Corpi logistici.

      Il citato decreto legislativo n. 490 del 1997, come modificato dal decreto legislativo n. 216 del 2000, prevede, infatti, per gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali un minor tasso di promovibilità e una maggiore permanenza nel grado stesso rispetto agli ufficiali appartenenti al ruolo normale delle altre Armi.
      Ne consegue che con tale provvedimento legislativo è stata creata un'assurda e incomprensibile differenziazione tra i ruoli «omologhi» delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni e quello normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali (vedi Tabella 1 allegata alla presente relazione); differenziazione che con la presente iniziativa di legge si intende abolire, proprio nello spirito e secondo gli indirizzi di cui alla citata legge delega approvata dal Parlamento.

 

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Tabella 1

SITUAZIONE DEI RUOLI NORMALE E SPECIALE DELL'ARMA DEI TRASPORTI E DEI MATERIALI
(evidenziati i gradi penalizzati nella progressione di carriera)

Ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali

Grado
Organico
Forma di
avanzamento al
grado superiore
Anni di anzianità minima di
grado richiesti per:
Promoz. a scelta
al grado superiore
 
Valutazione
a scelta
Promozione ad
anzianità
 
1
2 3 4 5 9
Tenente Generale (a) -      -     
Maggiore Generale 2 scelta 3 - 1 ogni 4 anni
Brigadiere Generale 11 scelta 2 - 1 ogni 2 anni
Colonnello 75 scelta 5 - 1 o 2
Tenente Colonnello 135 scelta 6
8
15
- 2 o 3
4
2 o 3
Maggiore 54 anzianità - 4     
Capitano 117 scelta anzianità 7 10 2
Tenente 91 anzianità - 6     
Sottotenente      anzianità - 2     

(a)  Il volume organico è incrementato di una unità qualora il Ministro della difesa, con propria determinazione, formi il quadro di avanzamento al grado di Tenente Generale.

Ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali

Grado

Organico
Forma di
avanzamento al
grado superiore
Anni di anzianità minima di
grado richiesti per:
Promoz. a scelta
al grado superiore
  Valutazione
a scelta
Promozione ad
anzianità
 
1
2 3 4 5 9
Colonnello 12 - - -     
Tenente Colonnello 119 scelta 7 - 2 o 3
Maggiore 101 anzianità - 5     
Capitano 195 scelta anzianità 8 11 18
Tenente 137 anzianità - 6     
Sottotenente 48 anzianità - 2     

 

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